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Contratti di viaggio e responsabilità:
I contratti di cui al presente si intendono regolati dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratificA ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmato a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 06/09/2005 (art.82-100) e sue successive modificazioni. La responsabilità di Didisi non può in nessun caso eccedere i limiti delle citate leggi.
Pagamenti quote di partecipazione:
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e l’intera quota d’iscrizione al soggiorno. Il saldo dovrà essere versato 30gg prima dell'inizio del soggiorno. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza l’intero ammontare dovrà essere versato al momento dell’iscrizione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, determinandone la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
Validità delle quote di partecipazione:
Le quote di partecipazione sono calcolate in base alle tariffe in vigore alla data del momento della pubblicazione. Le quote potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle eventuali variazioni dei servizi turistici, delle tariffe dei vettori. Se l’aumento globale eccede il 10%, il cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, purché ne dia comunicazione scritta all'organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. Diversamente l’aumento si intende accettato.
Recesso del cliente:
Recesso con penalità: il viaggiatore che volesse recedere dal contratto è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione, nonchè, per casi diversi da quelli previsti all'articolo 5, a titolo di corrispettivo per il recesso soome non superiori a quelle di seguito elencate. I recessi di pratiche che prevedono prenotazioni di mezzi di trasporto aereo o navale sono soggette, per la parte riguardante il trasporto, alle penalità previste dalla IATA o dal vettore navale. A) annullamenti da 29 a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno: 20% della quota di partecipazione inclusiva di trasporto. B) da 14 a 9 giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno 30% della quota di partecipazione inclusiva di trasporto. C) da 8 a 4 giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno 50% della quota della partecipazione inclusiva di trasporto. D) da 3 a 0 giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno 75% della quota di partecipazione inclusiva di trasporto. E) No-show 100% della quota di partecipazione inclusiva di trasporto.
Le medesime penali verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali, il controllo dei quali è obbligo personale e non derogabile del viaggiatore. Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del soggiorno.
Modifiche del soggiorno
Le modifiche da parte del cliente a prenotazioni già effettuate obbligano l'organizzazione solo se e nei limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso ogni richiesta di modifica, sia essa relativa al cambiamento dei nomi, modifica del tipo e/o del numero di camere, del trattamento alberghiero, della data di partenza, o altro, comporta un addebito pari a € 15,00.
Classificazione alberghiera :
La classificazione degli alberghi e delle strutture ricettive presenti in catalogo è quella riconosciuta dalle competenti Pubbliche Autorità.
Assicurazione R.C.:
Didisi s.r.l. è coperta da Polizza Assicurativa n.125411 con la Campagnia Mondial Assistance Italia per la responsabilità civile di cui agli art. 15/16 del D.L. 111 del 17/03/95.
Autorizzazione Regionale :
Didisi s.r.l. é in possesso dell'Autorizzazione della Regione Valle d'Aosta n. 1857 del 07/06/1999 per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici.
Foro competente :
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Aosta. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale, che deciderà ritualmente e secondo diritto.
"COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art.16 della legge n°269 del 03/08/1998 – la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero."
INTERASSISTANCE SCI 24H SU 24
Certificato mod. 2359
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato a Mondial Assistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. NORMATIVA
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
· per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;
· dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
· per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
· fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
· quarantene;
· epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusura di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città,
- limitazioni al trasporto aereo. ZIENTERASSIST
GARANZIE
INTERASSISTANCE 24H SU 24
Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorra accertare lo stato di salute dell’Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
1.2 - Rientro Sanitario1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni dell’Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all’art. 4 - Scelta dei mezzi di trasporto/Interassistance-Disposizioni Comuni. Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Mediterraneo, è effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe turistica.
1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall’assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco o che, comunque, non impediscano all’Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
· le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
· lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
· gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
· le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali;
· tutti i casi previsti agli artt. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all’importo di € 1.300,00 per i viaggi all’estero ed € 520,00 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
1.3 - Rientro della Salma - Mondial Assistance in caso di decesso dell’Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di viaggio assicurato - A seguito del rientro sanitario dell’Assicurato, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all’importo di € 155,00 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata all’Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe o aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura1.7.1 - Oggetto - Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede:
· al rimborso o al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione medica);
· al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, fino alla concorrenza di € 1.050,00 per i viaggi all’estero ed € 420,00 per i viaggi in Italia.
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di spesa (fatture o ricevute) in originale.1.7.2 - Limitazioni - In caso di polizza stipulata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza. Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 105,00 per i viaggi all’estero ed € 52,00 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale sopra indicato. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 105,00 per i viaggi all’estero e fino a € 52,00 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all’evento. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 100,00 per i viaggi all’estero i fino a € 50,00 per i viaggi in Italia, fermo restando il massimale sopra indicato.
Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 20% con un minimo di € 50,00 a carico dell’Assicurato. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della prestazione per la quale è richiesto il rimborso.
1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
· infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell’Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione volontaria della gravidanza;
· acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
· interventi o applicazioni di natura estetica;
· visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
· tutti i casi previsti agli artt. 2 e 3 - Interassistance - Disposizioni Comuni/Esclusioni.
1.8 Autista a disposizione - Quando a seguito di infortunio l’Assicurato non sia in grado di rientrare al domicilio alla data prevista con il proprio mezzo di trasporto, Mondial Assistance mette a disposizione dell’Assicurato un autista professionale per il viaggio di rientro al domicilio. Non sono a carico di Mondial Assistance le spese che comunque l’Assicurato avrebbe sostenuto nel corso del viaggio (pasti, carburante, pedaggi autostradali, ecc.).
1.9 Anticipo Denaro (solo per i viaggi all’estero) - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, potrà richiedere a Mondial Assistance, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.600,00. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l’Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
INTERASSISTANCE - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance. Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi provocati da:
· viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
· guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
· esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
· prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
Art. 4 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario, solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere: aereo sanitario con équipe medica, aereo di linea in classe turistica con eventuale barella, treno e se necessario vagone letto, autoambulanza, ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi:
aereo di linea in classe turistica, treno in prima classe e/o vagone letto, autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termine dell’art. 1 delle condizioni generali, l’Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Art. 6 - Responsabilità - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione di cui all’art. 1 in caso di:
· movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico;
· trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
· sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
· disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
INFORTUNI DELLO SCIATORE
(Somme assicurate: € 26.000,00 Morte e € 26.000,00 Invalidità Permanente)
Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato (purché di età non superiore a 75 anni) subisca durante lo svolgimento di attività che non abbiano carattere professionale, durante la permanenza presso la località turistica montana. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio si è verificato, la morte o l’invalidità permanente dell’Assicurato.
Mondial Assistance liquida all’Assicurato o agli eredi legittimi:
per Morte: se entro un anno dall’infortunio questo ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, Mondial Assistance liquida ai beneficiari designati o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata.
per Invalidità Permanente: se entro un anno dall’infortunio questo ha come conseguenza un’Invalidità Permanente, Mondial Assistance liquida a tale titolo l’indennità da conteggiarsi sulla somma assicurata, secondo quanto previsto dalla tabella INAIL (all. D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche) con esclusione delle malattie professionali.
Franchigia Assoluta Invalidità Permanente: non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Permanente pari o inferiore al 10% della totale. Per Invalidità Permanente superiore a detta percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 10% della totale.
Art. 2 - Persone non assicurabili - Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone dedite ad alcolismo, tossicodipendenza o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Art. 3 - Rischi Esclusi - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni verificatisi durante l’esercizio di un’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale. Sono altresì esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da: uso, anche come passeggero, di veicoli a motore (comprese le motoslitte) in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; guida di veicoli per i quali è prescritta, alla data di inizio del soggiorno, una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici; uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri); pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere; partecipazione a competizioni - o relative prove di discesa libera e chilometro lanciato, nonché a competizioni in genere, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni; operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, suicidio o tentato suicidio; guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Art. 4 - Prestazioni Massime Per Persona: le prestazioni massime per una persona non possono superare la somma di € 26.000,00, sia nel caso di Morte che nel caso di Invalidità Permanente.
Se l’assicurazione è stata contratta per somme superiori o se per una persona sono state contratte più polizze le cui somme d’assicurazione cumulate superano gli importi massimi suddetti, le prestazioni di Mondial Assistance restano limitate a questi ultimi. I premi pagati in eccesso saranno, in tal caso, rimborsati all’Assicurato.
Per Sinistro: nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico di Mondial Assistance non potrà comunque essere superiore a € 2.580.000,00. Qualora le indennità liquidabili eccedessero tale importo, le stesse saranno proporzionalmente ridotte, salvo il diritto dell’Assicurato di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.
Art. 5 - Rimborso Skipass - Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza:
a) sia ricoverato presso una struttura pubblica o privata per un periodo superiore a tre giorni
b) sia portatore di ingessatura o tutore immobilizzante equivalente
Mondial Assistance, per il periodo di impossibilità allo svolgimento dell’attività sciistica, purché comprovata da certificazione medica, rimborsa all’Assicurato il pro-rata del costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dell’abbonamento settimanale, di libera circolazione sugli impianti sciistici (ski-pass), da calcolarsi in base ai giorni di totale mancato utilizzo dello stesso (resta escluso, pertanto, il giorno in cui si è verificato l’infortunio), con il limite di € 16,00 al giorno per persona, e per un massimo di sette giorni. In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
RESPONSABILITA’ CIVILE
Somma assicurata € 26.000,00
Art. 1 - Oggetto - Mondial Assistance si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale stabilito al successivo punto 2, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale proprio, verificatosi durante l’esercizio dell’attivazione sciistica, purché praticata a scopo ricreativo. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Art. 2 - Massimale e Franchigia - La garanzia è operante fino alla concorrenza di € 26.000,00 per Assicurato.
Prestazioni massime: nel caso di un evento che coinvolga contemporaneamente più persone assicurate, l’esborso massimo a carico di Mondial Assistance non potrà comunque essere superiore a € 52.000,00. Qualora le indennità liquidabili eccedessero tale importo, le stesse saranno proporzionalmente ridotte, salvo il diritto dell’Assicurato di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione. Relativamente ai danni a cose ed animali, l’assicurazione é prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro, che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Art. 3 - Gestione delle Vertenze e Spese legali - Mondial Assistance assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza, tanto in sede giuridica che in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico di Mondial Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del capitale stabilito per il danno cui si riferisca la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto capitale, le spese sono ripartite tra Mondial Assistance ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Mondial Assistance non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né di spese di giustizia penale.
Art. 4 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
· cagionati dolosamente dall’Assicurato;
· alle cose mobili ed immobili che l’Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo, compresi il vestiario e l’Attrezzatura sportiva;
· derivanti dall’esercizio di una professione o attività retribuita, da furto, dall’impiego di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, macchinari od impianti;
· derivanti dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell’aria e dell’acqua, dall’esercizio dell’attività venatoria, dell’aereomodellismo, del paracadutismo e degli sport aerei in genere;
· derivanti dalla proprietà e/o conduzione della casa o dell’appartamento e i relativi impianti, costituenti la dimora abituale, secondaria o provvisoria dell’Assicurato e dei suoi familiari.
Non sono considerati "terzi":
· il coniuge, i genitori i figli dell’Assicurato, i parenti ed affini nonché qualunque persona con esso convivente;
· le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 5 - Obblighi in caso di Sinistro - L’Assicurato si obbliga a non transigere con terzi danneggiati per procedere all’eventuale liquidazione del sinistro od accettare il riconoscimento di responsabilità senza il preventivo benestare di Mondial Assistance, a denunciare con precisione i fatti indicando le generalità di danneggiati e testimoni, le date ed i luoghi e a fornire comunque tutti i documenti, atti e notizie relativi al sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le garanzie)
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato.
L’Assicurato dovrà inoltre attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 Dati indispensabili all’Intervento
E’ assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all’intervento, e più precisamente:
· i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
· il tipo di assistenza richiesto
· il numero del Certificato Assicurativo
· l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
· il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi
all’ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l’infortunato.
Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. RTUNI DELLO SCIATORE
Notificare l’infortunio, per iscritto ed entro 5 giorni, a Mondial Assistance Italia S.p.A. – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni), segnalando i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito ed allegando gli originali delle spese di cura sostenute, le diagnosi, le prestazioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
RESPONSABILITA’ CIVILE
Notificare l’infortunio, per iscritto ed entro 5 giorni dal verificarsi dello stesso, a Mondial Assistance Italia S.p.A. – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni), segnalando i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito e corredando la richiesta con:
· circostanziata descrizione dei fatti che hanno comportato i danni a terzi e, ove richiesta dalla legge, copia della denuncia inoltrata all’Autorità competente;
· richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato;
· riproduzione fotografica delle cose o delle parti di cose danneggiate.
"TABELLA CAPITALI ASSICURATI"
Garanzie
_________________________________________________________________________________________________________
INFORTUNI DELLO SCIATORE
per Morte € 26.000,00
per Invalidità Permanente € 26.000,00
__________________________________________________________________________________________________________
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) € 26.000,00
___________________________________________________________________________________________________________
Destinazione del Viaggio
Italia Europa Mondo
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24 € 420,00 € 1.050,00 € 1.050,00
____________________________________________________________________________________________________________
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web
www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 – 20137 Milano
· Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
· Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria
+39 02 26609.604
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 )
Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in
Italia e da terzi a cui essi saranno comunicati al fine di fornirle le informazioni da lei richieste anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente fornitici.
Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte.
I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance
Italia S.p.A.- Servizio Privacy – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997
La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’art. Art. 185
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
- Sede Legale
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- Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.
2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 Cod.Civ. "i diritti dell’Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".
- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: quality@mondial-assistance.it
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.
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